Art. 23 – Nuove misure in materia di Reddito di emergenza

  1. Ferme restando le erogazioni già concesse del Reddito di emergenza (di seguito «Rem») di cui all’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Rem e’ altresi’ riconosciuto, per una singola quota pari all’ammontare di cui al comma 5 del medesimo articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
    a) un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;
    b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennita’ di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto;
    c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell’articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020.
  2. La domanda per la quota di Rem di cui al comma 1 è presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 15 ottobre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalita’ stabilite dallo stesso.
  3. Il riconoscimento della quota del Rem di cui al comma 1 è effettuato nel limite di spesa di 172,5 milioni di euro per l’anno 2020 nell’ambito del Fondo per il reddito di emergenza di cui all’articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020.
  4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui all’articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibile.