Art. 18 – Disposizioni in materia di patronati

  1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2020 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell’articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente aumentati di 20 milioni di euro annui.
    All’onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, che consegue da maggiori somme versate agli istituti di cui al primo periodo in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, si provvede ai sensi dell’articolo 114.