Art. 95 – Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell’Autorità per la laguna di Venezia

  1. E’ istituita l’Autorità per la laguna di Venezia, di seguito «Autorità», con sede in Venezia.
    L’Autorità è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria.
    L’Autorità opera nell’esercizio delle funzioni pubbliche ad essa affidate in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento della sua missione.
    L’Autorità è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni di cui al presente articolo. Il quinto e il sesto periodo del comma 3 dell’articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono abrogati.
  2. All’ Autorità sono attribuite tutte le funzioni e competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime idraulico lagunare, ivi incluse quelle di cui alle leggi 5 marzo 1963, n. 36616 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798, nonchè quelle già attribuite al Magistrato alle Acque e trasferite al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 18, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In particolare l’Autorità:
    – a) approva, nel rispetto del piano generale degli interventi di cui all’articolo 4, legge 29 novembre 1984, n. 798, il programma triennale per la tutela della laguna di Venezia, il programma unico integrato e il programma di gestione e manutenzione dell’opera già denominata Modulo Sperimentale Elettromeccanico, di seguito MOSE;
    – b) svolge attività di progettazione e gestione degli interventi di salvaguardia in ambito lagunare in amministrazione diretta, su base convenzionale, tramite società da essa controllate o mediante affidamenti all’esito di procedure di gara espletate secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
    – c) provvede al coordinamento e all’alta sorveglianza su tutti gli interventi di salvaguardia dell’ambito lagunare e svolge attività tecnica per l’edilizia demaniale statale relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati alle attività di competenza e di immobili di particolare interesse storico, artistico, architettonico e monumentale e di uso pubblico rientranti nell’ambito lagunare;
    – d) svolge attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE; a tal fine, per lo svolgimento di servizi professionali e di assistenza tecnica ad elevata specializzazione non reperibili presso le pubbliche amministrazioni, costituisce, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, una società da essa interamente partecipata, i cui rapporti con l’Autorità sono disciplinati mediante convenzioni finanziate con le risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di manutenzione del MOSE.
    La società opera sulla base di un piano che comprovi la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione;
    – e) svolge attività tecnica di vigilanza e supporto ad amministrazioni, enti ed organismi in relazione alla realizzazione di opere pubbliche nell’ambito lagunare con fonti di finanziamento non di diretta competenza;
    – f) assicura la gestione e tutela del demanio marittimo lagunare nelle aree di competenza e lo svolgimento delle relative funzioni amministrative, contabili e di riscossione dei canoni demaniali; – g) svolge funzioni di polizia lagunare, anche mediante emissione di ordinanze, e di coordinamento amministrativo delle attività di repressione di reati relativi alla navigazione in laguna in base alle leggi 5 marzo 1963, n. 36616 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798;
    – h) assicura il supporto di segreteria al Comitato di cui all’ articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798;
    – i) provvede alla riscossione delle sanzioni amministrative derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare;
    – l) provvede al rilascio delle concessioni e autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alla verifica della qualità degli scarichi in relazione ai limiti legali, nonchè alla gestione dell’attività amministrativa, contabile e di riscossione dei canoni dovuti per gli scarichi reflui in laguna;
    – m) assicura la gestione delle aree, delle acque e dei canali di competenza statale nonchè alla riscossione delle relative tasse;
    – n) assicura la gestione e il funzionamento del Centro sperimentale per modelli idraulici;
    – o) assicura attività di supporto alle altre amministrazioni responsabili della salvaguardia di Venezia e della laguna, di coordinamento e controllo tecnico-amministrativo delle attività affidate al concessionario Consorzio Venezia Nuova, quali la difesa dalle acque alte, la protezione dalle mareggiate e la riqualificazione ambientale, il Servizio informativo;
    – p) esercita le funzioni di regolazione della navigazione della laguna di Venezia, nonchè l’esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, con esclusione dei canali marittimi e delle zone portuali di competenza dell’Autorità marittima e dell’Autorità di sistema portuale;
    – q) rilascia le autorizzazioni e concessioni per dissodamenti e piantagioni entro il perimetro lagunare, nonchè per il prelievo dalla laguna di sabbia, fango ed altre materie per qualsiasi uso; – r) rilascia le concessioni o autorizzazioni per lo scarico di rifiuti e provvede alla gestione dei relativi canoni; svolge attività di monitoraggio e controllo meteorologico e ambientale, anche ai fini del controllo della qualità delle acque lagunari, nonchè le relative attività di laboratorio di analisi chimiche;
    – s) valuta ed esprime i pareri sulla validità dei trattamenti di depurazione delle acque sia per gli scarichi reflui all’interno della laguna, sia per quelli defluenti in mare aperto tramite canali artificiali in prossimità della laguna;
    – t) verifica la conformità al progetto degli impianti di depurazione realizzati.
  3. L’Autorità promuove lo studio e la ricerca volti alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, favorendo le attività di ricerca applicata, di informazione e didattica, anche tramite il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici di cui all’articolo 1, commi 119 e 120, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per lo svolgimento di tali compiti l’Autorità si può avvalere della collaborazione delle università e di enti di ricerca pubblici e privati.
  4. Sono organi dell’Autorità:
    – a) il Presidente;
    – b) il Comitato di gestione;
    – c) il Comitato consultivo;
    – d) il Collegio dei revisori dei conti.
  5. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Autorità, è il responsabile del suo funzionamento e ne dirige l’organizzazione, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti dalla presente disposizione o dallo statuto agli altri organi.
    Il Presidente è scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali opera l’Autorità ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti la Regione Veneto e il Comune di Venezia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
    L’incarico di Presidente ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato e con qualsiasi altra attività professionale privata. I dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono collocati in posizione di aspettativa o di fuori ruolo o altra posizione equiparata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, per l’intera durata dell’incarico.
    All’atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.
    Al Presidente è corrisposto un compenso stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e posto a carico del bilancio dell’Autorità e comunque nel limite di cui all’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  6. Il Comitato di gestione è composto dal Presidente dell’Autorità, che lo presiede, e da sette dipendenti di livello dirigenziale scelti tra il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della Regione Veneto, della Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia, e nominati, per la durata di tre anni, secondo le modalità previste dallo statuto.
    In sede di prima applicazione, i componenti del Comitato di gestione sono individuati dalle Amministrazioni di appartenenza e nominati con provvedimento del Presidente dell’Autorità, adottato entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 5, secondo periodo.
    Il Comitato di gestione delibera, su proposta del Presidente, lo statuto, il regolamento di amministrazione, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell’Autorità, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnino il bilancio dell’Autorità, anche se ripartite in più esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
    Il Presidente sottopone alla valutazione del Comitato di gestione le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice dell’Autorità.
    Ai componenti del Comitato di gestione non spetta alcun emolumento, compenso nè rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. Le deliberazioni del Comitato di gestione relative allo statuto, ai regolamenti e agli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell’Autorità sono trasmesse al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l’approvazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
    L’approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l’approvazione è interrotto sino a che non pervengono gli elementi richiesti.
  7. Per l’espletamento dei propri compiti l’Autorità si avvale, nelle forme e nei modi previsti dallo statuto, di un Comitato consultivo composto da sei componenti, nominati con provvedimento del Presidente dell’Autorità, su proposta, rispettivamente, del Sindaco di Venezia, del Sindaco di Chioggia, del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Presidente dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del Presidente della Giunta Regionale del Veneto, scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di specifiche e comprovate competenze e esperienza in materia idraulica e di morfodinamica lagunare e di gestione e conservazione dell’ambiente. Ai componenti del Comitato consultivo non spetta alcun emolumento, compenso nè rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
  8. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da un Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell’economia e delle finanze. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
    Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
    I compensi dei componenti del Collegio dei revisori dei conti sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio dell’Autorità.
  9. Lo statuto dell’Autorità, adottato, in sede di prima applicazione, dal Presidente dell’Autorità, è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Lo statuto disciplina le competenze degli organi di direzione dell’Autorità, reca i principi generali in ordine all’organizzazione ed al funzionamento dell’Autorità, istituendo, inoltre, apposita struttura di controllo interno e prevedendo forme adeguate di consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
    L’articolazione degli uffici è stabilita con disposizioni interne adottate secondo le modalità previste dallo statuto. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell’Autorità con le modalità stabilite dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.
    L’Autorità può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
  10. In ragione dell’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, è assegnato all’Autorità un contingente di personale di 100 unità, di cui due unità di livello dirigenziale generale, sei unità di livello dirigenziale non generale e novantadue unità di livello non dirigenziale.
    L’Autorità adotta, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
    In particolare, il regolamento di amministrazione:
    – a) disciplina l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;
    – b) fissa le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall’Autorità nel limite massimo di 100 unità.
  11. I dipendenti in servizio presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolgono compiti relativi alle funzioni dall’articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferiti nel ruolo organico dell’Autorità con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione con contestuale riduzione della dotazione organica dell’amministrazione di provenienza e trasferimento delle relative risorse finanziarie.
    Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di atura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso l’amministrazione di provenienza al momento dell’inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
  12. L’Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, nell’ambito della dotazione organica, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o equiparata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell’articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.
  13. Nel limite della dotazione organica di cui al comma 10 e al termine delle procedure di cui al comma 11, l’Autorità è autorizzata all’assunzione a tempo indeterminato di due unità di personale dirigenziale di livello non generale per l’anno 2020 e delle rimanenti unità di personale a copertura delle posizioni vacanti disponibili a decorrere dall’anno 2021, da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di amministrazione di cui al comma 10.
    Le procedure concorsuali per il reclutamento del personale di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, valorizzando, in particolare, l’esperienza maturata in materia di progettazione, costruzione e gestione di grandi opere idrauliche e in materia di salvaguardia lagunare e previsione delle maree.
  14. Al personale dell’Autorità si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell’area e del comparto funzioni centrali secondo le tabelle retributive sezione EPNE.
  15. Nelle more della piena operatività dell’Autorità, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Presidente dell’ Autorità entro sei mesi dall’ adozione del regolamento di amministrazione di cui al comma 10, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.
  16. L’Autorità è dotata di un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attività. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati i beni che costituiscono il patrimonio iniziale. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15, ivi compresi quelli relative alla costituzione ed al primo avviamento della società di cui alla lettera d) del comma 2, quantificati in euro 1,5 milioni per l’anno 2020 e in euro 5 milioni a decorrere dall’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 114.
  17. Per le attività di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni da 2021 al 2034. Al relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo 114.
  18. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nomina il Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – ComarS.c.ar.l.. Con il decreto di nomina viene determinato il compenso spettante al Commissario liquidatore sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico delle società di cui al primo periodo.
  19. La nomina del Commissario liquidatore comporta la decadenza di tutti gli organi, anche straordinari, del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – ComarS.c.ar.l., di cui il predetto Commissario liquidatore assume i relativi poteri, funzioni ed obblighi.
    Gli organi anche straordinari delle società di cui al primo periodo, entro sessanta giorni dalla nomina del Commissario liquidatore, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonchè al Commissario liquidatore, una relazione illustrativa recante la descrizione dell’ attività svolta ed il relativo rendiconto, fermi restando gli altri obblighi a loro carico previsti dalla vigente normativa.
  20. Il Commissario liquidatore ha il compito:
    – a) di gestire il Consorzio Venezia Nuova e la Costruzioni Mose Arsenale – ComarS.c.ar.l. al fine di ultimare le attività di competenza relative al MOSE ed alla tutela e salvaguardia della Laguna di Venezia, in esecuzione degli atti convenzionali, nonchè di procedere alla consegna dell’opera in favore dell’Autorità;
    – b) di sciogliere il Consorzio Venezia Nuova e la Costruzioni Mose Arsenale – ComarS.c.ar.l., provvedendo alla relativa liquidazione, successivamente alla consegna del MOSE all’Autorità medesima. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Commissario liquidatore provvede, altresì, alla verifica ed all’accertamento delle attività svolte dal Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – ComarS.c.ar.l., nonchè all’adozione dei necessari atti anche di natura negoziale.
  21. Il Commissario liquidatore assume tutti i poteri ordinari e straordinari per la gestione del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – ComarS.c.ar.l., attenendosi agli indirizzi strategici e operativi del Commissario nominato ai sensi dell’articolo 4, comma 6-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, anche ai fini della celere esecuzione dei lavori relativi per il completamento dell’opera. Le attività del Commissario liquidatore sono concluse entro il termine massimo di diciotto mesi dall’assunzione della gestione del MOSE da parte dell’Autorità.
    A tal fine il Commissario liquidatore provvede a costituire, a valere sulle disponibilità del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – ComarS.c.a.r.l., un deposito a garanzia delle eventuali obbligazioni non soddisfatte al termine della liquidazione mediante versamento sul conto corrente intestato al Commissario liquidatore aperto presso un ufficio postale o un istituto di credito scelto dal Commissario.
    Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, sono versate a cura del depositario all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  22. L’articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 è sostituito dal seguente:
    «Art.4
     – 1. è istituito un Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell’università e della ricerca, dal Presidente della giunta regionale del Veneto, dal Sindaco della Città metropolitana di Venezia, ove diverso, dal Sindaco di Venezia e dal Sindaco di Chioggia o loro delegati, nonchè da due rappresentanti dei comuni di Cavallino Treporti, Chioggia, Codevigo, Campagna, Lupia, Mira, Quarto D’Altino, Iesolo e Musile di Piave, designati dai sindaci con voto limitato.
     – 2. Segretario del Comitato è il Presidente dell’Autorità per le acque lagunari, che assicura, altresì, la funzione di segreteria del Comitato stesso.
     – 3. Al Comitato sono demandati l’indirizzo, il coordinamento e il controllo per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Esso approva il piano degli interventi nell’ambito della Laguna di Venezia e decide sulla ripartizione delle risorse stanziate per la loro attuazione.
     – 4. Il Comitato trasmette al Parlamento, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.
     – 5. Il Comitato provvede all’approvazione di apposito regolamento, volto a disciplinare i propri aspetti organizzativi e nel quale siano altresì stabilite modalità e frequenza con le quali esso si riunisce, nonchè le modalità di votazione dei suoi componenti.».
  23. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, procede alla verifica di eventuali somme utilizzabili iscritte nel bilancio dello Stato e non più dovute, con esclusione delle somme perenti, per contratti di finanziamento stipulati con istituzioni finanziarie per la realizzazione del sistema MOSE.
    All’esito della verifica e comunque non oltre il 31 marzo 2021, con delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla definitiva ricognizione e conseguente riprogrammazione delle risorse di cui al primo periodo.
    Con la predetta delibera le somme disponibili a seguito della ricognizione, anche iscritte in conto residui, sono assegnate per il completamento e messa in esercizio del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
  24. Al fine di tutelare l’ambiente e la pubblica sicurezza nonchè salvaguardare l’unicità e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale italiano, nei siti italiani di cui all’articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» e posti sotto la tutela dell’UNESCO, è vietato:
    – a) il rilascio di autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso, ivi compresi le autorizzazioni paesaggistiche, i provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e le concessioni demaniali per ogni attività avente ad oggetto la costruzione e l’esercizio di nuovi impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall’UNESCO;
    – b) l’avvio dell’esercizio degli impianti di stoccaggio GPL, collocati nei suddetti siti riconosciuti dall’UNESCO, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non ancora in esercizio.
  25. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono individuate le autorizzazioni e gli ulteriori atti di assenso, già adottati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e dichiarati inefficaci ai sensi delle lettere a) e b) del comma 24, nonchè stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento dell’eventuale indennizzo di cui al comma 26 nei limiti delle risorse ivi previste.
  26. è istituto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di euro 1 milione per l’anno 2020, di euro 15 milioni per l’anno 2021 e di euro 13 milioni per l’anno 2022, finalizzato all’erogazione, ove ne ricorrano le condizioni e fino ad esaurimento delle risorse, di un indennizzo in favore dei beneficiari delle autorizzazioni o degli ulteriori atti di assenso, dichiarati inefficaci ai sensi del comma 25.
    Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per l’anno 2020, di euro 15 milioni per l’anno 2021 e di euro 13 milioni per l’anno 2022 si provvede ai sensi dell’articolo 114.
  27. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante disposizioni per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, sono apportate le seguenti modificazioni:
    – a) all’articolo 1, comma 1, al numero 21, dopo le parole: «motore endotermico» sono inserite le seguenti: «o elettrico o combinazione degli stessi.»;
    – b) all’articolo 81, sono apportate le seguenti modifiche:
     – 1) alla rubrica è soppressa la parola: «liquido»;
     – 2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
    «3-bis. Nelle navi e motonavi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare di linea e non di linea esclusivamente all’interno delle acque protette della laguna di Venezia, l’eventuale impiego di combustibile allo stato gassoso a temperatura ambiente in pressione è effettuato con sistemazioni conformi alle disposizioni da emanarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».