- All’articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
– a) al comma 3, secondo periodo, le parole «L’efficacia della presente disposizione e’ subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.» sono sostituite dalle seguenti: «L’esercizio dell’ attività è subordinato alle valutazioni della Commissione europea.»;
– b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. In sede di prima applicazione della presente disposizione, è autorizzata, con le modalità di cui al comma 4, la costituzione della società anche ai fini dell’elaborazione del piano industriale.
Il capitale sociale iniziale è determinato in 20 milioni di euro, cui si provvede a valere sul fondo di cui al comma 7.
Il Consiglio di amministrazione della società redige ed approva, entro trenta giorni dalla costituzione della società, un piano industriale di sviluppo e ampliamento dell’offerta, che include strategie strutturali di prodotto.
Il piano industriale può prevedere la costituzione di una o più società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonchè l’acquisto o l’affitto, anche a trattativa diretta, di rami d’azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall’ Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria.
Il piano è trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di competenza, nonchè alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Le Commissioni parlamentari competenti esprimono parere motivato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione, decorso il quale si prescinde dallo stesso.
La società procede all’integrazione o alla modifica del piano industriale, tenendo conto della decisione della Commissione europea.