- All’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
– a) al comma 113, le parole: «per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono stanziate ulteriori risorse, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto esercenti l’attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggetti ad obbligo di sevizio pubblico sono stanziate ulteriori risorse, pari a 53 milioni di euro per l’anno 2020,»;
– b) al comma 114, primo periodo, le parole «nel caso di veicoli adibiti al trasporto passeggeri,»sono soppresse, e le parole: «30 settembre 2020»sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020» ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità di cui al comma 113 una quota pari a 30 milioni di euro delle risorse autorizzate al medesimo comma sono destinate al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte delle imprese di cui al comma 113 di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada». - Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 114.