Art. 73 – Rifinanziamento cashback – Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160

  1. All’articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 288 dopo le parole «hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni» sono aggiunte le seguenti: «, nei casi»;
    b) il comma 289 è sostituito dal seguente: «289. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 288, 289-bis e 289-ter, incluse le forme di adesione volontaria e i criteri per l’attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell’attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 290, fermo restando quanto previsto dai commi 289-bis e 289-ter.»
    c) dopo il comma 289 sono inseriti i seguenti: «289-bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze utilizza la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e affida alla società di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso di cui ai commi 288 e 289.
    Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 2,2 milioni per l’anno 2020, ed a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 290. 289-ter.
    Il Ministero dell’economia e delle finanze affida le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi di cui ai commi 288 e 289 alla Consap – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A, nonchè ogni altra attività strumentale e accessoria, ivi inclusa la gestione dei reclami e delle eventuali controversie.
    Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 290.». 
  2. La dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e’ incrementata di 2,2 milioni per l’anno 2020 e di 1.750 milioni per l’anno 2021.
    Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni per l’anno 2020 e di 1.750 milioni per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 114.