- All’articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 288 dopo le parole «hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni» sono aggiunte le seguenti: «, nei casi»;
b) il comma 289 è sostituito dal seguente: «289. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 288, 289-bis e 289-ter, incluse le forme di adesione volontaria e i criteri per l’attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell’attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 290, fermo restando quanto previsto dai commi 289-bis e 289-ter.»
c) dopo il comma 289 sono inseriti i seguenti: «289-bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze utilizza la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e affida alla società di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso di cui ai commi 288 e 289.
Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 2,2 milioni per l’anno 2020, ed a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 290. 289-ter.
Il Ministero dell’economia e delle finanze affida le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi di cui ai commi 288 e 289 alla Consap – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A, nonchè ogni altra attività strumentale e accessoria, ivi inclusa la gestione dei reclami e delle eventuali controversie.
Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 290.». - La dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e’ incrementata di 2,2 milioni per l’anno 2020 e di 1.750 milioni per l’anno 2021.
Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni per l’anno 2020 e di 1.750 milioni per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 114.