Art. 67 – Riassetto gruppo SACE

  1. Una quota degli apporti in titoli di cui all’articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, può essere destinata alla copertura di operazioni di trasferimento di partecipazioni azionarie conseguenti al riassetto del gruppo SACE. 
  2. Previo accordo tra il Ministero dell’economia e delle finanze e Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A., con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sottoposto alla registrazione della Corte dei conti, e’ determinato il riassetto del gruppo SACE e il valore di trasferimento delle partecipazioni interessate ritenuto congruo dalle parti, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
  3. All’onere in termini di fabbisogno derivante dal versamento del corrispettivo del trasferimento di cui al comma 2, cui si da’ corso tramite titoli di Stato, anche appositamente emessi, nel limite massimo di 4.500 milioni per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 114. Tutti gli atti e le operazioni poste in essere per l’attuazione del presente articolo sono esenti da ogni imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tassazione. 
  4. Il Ministero dell’economia e delle finanze può avvalersi per le attività previste dal presente articolo della consulenza e assistenza di esperti di provata esperienza nel limite massimo di 75.000 euro per l’anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 5. All’articolo 3, comma 2, lettera e), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e ivi incluse le decisioni relative alla Simest S.p.A.».