Circolare INPS sull’ aumento delle pensioni di inabilità

Con la circolare n. 107 del 23 settembre 2020, l’ INPS   ha reso noto le regole e le modalità per ottenere  l’ incremento al milione da parte dei percettori di pensione di inabilità.

Oggetto della richiamata circolare: Riconoscimento del c.d. “incremento al milione” dal compimento del diciottesimo anno di età nei confronti dei soggetti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’ articolo 2 della legge 12 giugno 1984 n. 222Articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall’ articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020.

Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto diciotto anni di età in presenza di specifiche condizioni reddituali:

  1. il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro (pari all’  importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
  2. il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere: redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro; redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

La maggiorazione viene riconosciuta d’ufficio agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi, mentre viene liquidata solo in presenza di domanda ai titolari di pensione di inabilità ex. Art. 2 legge 222/1984.