D.L. Ristori: Art. 6. (Misure urgenti di sostegno all’export e al sistema delle fiere internazionali

  1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 150 milioni di euro per l’anno 2020.
  2. L’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente incrementata di euro 200 milioni per l’ anno 2020, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma.
  3. All’ articolo 91, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
     1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola “capitali” sono aggiunte le seguenti: “nonchè delle imprese aventi come attività prevalente l’organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale”;
     2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, possono essere concessi, per il tramite di Simest SpA, ai soggetti di cui al comma 1, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1 marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 34.