D.L. Ristori: Art. 16 (Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’ acquacoltura

  1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell’ acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell’epidemia da Covid 19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’ INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020.
    L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.
  2. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.
  3. Resta ferma per l’esonero di cui ai commi 1 e 2 l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  4. L’ esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020.
    Per i contribuenti iscritti alla «Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» l’esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per l’anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
  5. Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l’esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021.
  6. L’INPS è chiamato ad effettuare le verifiche in ordine allo svolgimento da parte dei contribuenti delle attività identificate dai codici ATECO, nell’ambito delle filiere di cui al comma 1.
  7. Agli oneri del presente articolo, valutati in 273 milioni di euro per l’anno 2020 e 83 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 34.