D.L. Ristori: Art. 26. (Disposizioni in materia di giudizio contabile nonche’ misure urgentirelative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processocontabile durante l’ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica)

  1. Ferma restando l’applicabilità dell’art. 85 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dell’art. 26-ter del decreto legge 14 agosto n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento e sui tempi delle attività istituzionali della Corte dei conti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrano a porte chiuse ai sensi dell’art. 91, comma 2, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
  2. All’ art. 257, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonchè di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle parole “termine dell’emergenza epidemiologica in corso”;
    b) le lettere “in corso” sono soppresse;
    c) dopo le parole “personale della Corte dei conti” sono inserite le parole “, ivi incluso quello di magistratura”.
    Dalle disposizioni di cui al precedente periodo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica