- E’ abrogato il comma 5 dell’articolo 8, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.
- L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è incrementata di 2 milioni di euro per l’anno 2025.
- Agli oneri di cui agli articoli 1, 2 e 3 e del comma 2 del presente articolo, pari a 1.950 milioni di euro per l’anno 2020, 220,1 milioni di euro per l’anno 2021 e 2 milioni di euro per l’anno 2025 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 295,4 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione della disposizione di cui al comma 1;
b) quanto a 1.240 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
c) quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
d) quanto a 500 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
e) quanto a 100 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
f) quanto a 60 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
g) quanto a 75,3 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
h) quanto a 220,1 milioni di euro per l’anno 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli effetti dell’articolo 1. - Al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all’indebitamento per l’anno 2020 approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l’eventuale adozione delle iniziative previste dall’articolo 17, comma 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 e del presente decreto.
- Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell’economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è
effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.