Bonus Bebè: DSU 2020 valida solo fino al 31 dicembre

Con il messaggio del 22 dicembre 2020, n. 4819 l’Inps ricorda che, ai fini dell’erogazione del bonus bebè, la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) presentata nel 2020 è valida solo fino al 31 dicembre 2020. Quindi, dal 1° gennaio 2021 è necessario presentare tempestivamente una nuova DSU per il rilascio dell’ISEE 2021, indispensabile per calcolare l’importo mensile del bonus bebè.
Per farlo, sarà possibile richiedere il servizio di calcolo Isee/DSU al Caf Confsal, servizio completamente gratuito, che permetterà a chi ne ha diritto, di accedere anche ad altre prestazioni assistenziali o di sostegno al reddito.

Già nel precedente messaggio n.4679 dell’11 dicembre 2020 , l’Istituto di Previdenza aveva chiarito che chi ha visto sospesa l’erogazione del bonus bebè per non aver presentato l’Isee aggiornato o la DSU, può farlo ancora fino al 31 dicembre 2020. Si tratta in questo caso di richieste relative agli anni che vanno dal 2017 al 2019 per i quali ha ancora effetto la legge n. 190/2014 e la legge n. 136/2018, e secondo cui è necessario presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) dove siano inseriti nel nucleo familiare anche i dati del figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo per il quale si richiede il beneficio economico. Secondo la normativa allora vigente infatti il bonus bebè aveva durata triennale (per il 2017) e biennale (per le richieste del 2018), quindi pienamente ancora erogabili, ma molti richiedenti non hanno presentato Isee aggiornato o DSU valida per il 2020, così da non permettere all’Inps di continuare nell’erogazione per l’anno in corso.

La mancata presentazione della DSU entro il 31 dicembre 2020 (per le richieste del 2017 e 2019) e quindi l’impossibilità di presentare ISEE aggiornato e in corso di validità, comporteranno la perdita delle mensilità del 2020 e la decadenza della domanda di assegno inizialmente presentata e accettata. Nel caso allora di decadenza, per eventi del 2017, sarà impossibile fare nuova richiesta di assegno per il 2021, vista la durata triennale dell’allora bonus bebè, e quindi decadrà interamente il diritto di vedersi erogate le mensilità sospese.

Diverso il discorso invece per le adozioni e le nascite del 2020, visto che per gli anni dal 2020 al 2022 la legge n.160/2019 ha introdotto il principio universalistico secondo cui il bonus bebè (o assegno di natalità) è riconosciuto anche in assenza di Isee valido (in misura ridotta), purché siano soddisfatti tutti gli altri requisiti; il bonus bebè è infatti un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo, è di durata annuale e viene erogato ogni mese fino al compimento del primo anno di età del figlio, oppure fino al primo anno di ingresso nel nucleo familiare di un bambino in affido o in adozione. Tra i requisiti troviamo la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro oppure carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, e soprattutto la convivenza col figlio per cui si richiede il bonus (genitore richiedente e figlio devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune).