Lavoratori fragili dipendenti: estesa tutela fino al 28 febbraio 2021

Per i lavoratori fragili dipendenti la tutela è stata estesa al 28 febbraio 2021.
L’art.1 comma 481 della legge n. 178/2020 per tutela intende l’assimilazione del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero, in favore di tutti quei i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) che siano in possesso di certificazione medica che riporti la condizione di fragilità. Si tratta in questo caso di patologie invalidanti gravi, disabilità, malattie oncologiche, immunodepressione o attuale somministrazione di terapie salvavita, che possono aumentare il rischio di complicanze in caso di contagio da Covid-19. Lo stesso art.1 della legge 178/2020 proroga al 28 febbraio 2021 anche lo svolgimento del lavoro in modalità agile (smart working) per la stessa categoria di lavoratori fragili, con la possibilità anche di ricoprire temporaneamente un’altra mansione, purché sia di medesima categoria e inquadramento, così come definito dai contratti collettivi vigenti. Sono previste inoltre anche attività formative professionali da svolgere in modalità virtuale.
Il messaggio Inps n.171 del 15 gennaio, come da disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2021 (n.178 del 30 dicembre 2020), ricorda anche che tale tutela è estesa ai lavoratori dipendenti posti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, a decorrere dal 1° gennaio 2021, rimanendo confermata la possibilità di riconoscere la tutela per periodi di assenza dal lavoro compresi già tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020.
Il sindacato Snals Confsal, in una nota, ha illustrato la procedura di accertamento della condizione di fragilità anche del personale docente e ATA della scuola, con particolare riferimento alla visita medica richiesta dal lavoratore stesso e poi accordata dal Dirigente Scolastico (DS), che a sua volta procederà a dare descrizione dettagliata dei protocolli anti-contagio adottati, della mansione svolta dal lavoratore in questione, nonché della sua postazione e del suo ambiente di lavoro.
La visita medica, per il personale docente a tempo indeterminato o in prova, potrà dare tre distinti esiti:

  • idoneità al lavoro, con successivo reintegro o prosecuzione della mansione di competenza;
  • idoneità con prescrizioni, che include l’obbligo del DS di aumentare le tutele anti-contagio al lavoratore in questione;
  • inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio: assoluta (con il lavoratore posto in malattia d’ufficio, per tutto il periodo prescritto dal medico), o temporanea, relativa alla docenza (il lavoratore, tenendo conto della sua preparazione culturale e della sua esperienza, verrà impiegato in altre mansioni, possibilmente sempre relative alla scuola).

Questa procedura non si applica ai docenti assunti a tempo determinato, i quali verranno collocati in malattia per il tempo deciso e certificato dal medico competente.

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