- Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i lavoratori disoccupati contattano i centri per l’impiego, con le modalità definite da questi, entro 30 giorni dalla data della dichiarazione di cui all’ articolo 19, comma 1, e, in mancanza, sono convocati dai centri per l’impiego, entro il termine stabilito con il decreto di cui all’ articolo 2, comma 1, per la profilazione e la stipula di un patto di servizio personalizzato.
- Il patto di cui al comma 1 deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) l’individuazione di un responsabile delle attività;
b) la definizione del profilo personale di occupabilità secondo le modalità tecniche predisposte dall’ ANPAL;
c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tempistica degli stessi;
d) la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;
e) le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsabile delle attività. - Nel patto di cui al comma 1 deve essere inoltre riportata la disponibilità del richiedente alle seguenti attività:
a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
c) accettazione di congrue offerte di lavoro, come definite ai sensi dell’ articolo 25 del presente decreto. - Trascorsi sessanta giorni dalla data di registrazione di cui all’articolo 19, comma 1, il disoccupato che non sia stato convocato dai centri per l’impiego ha diritto a richiedere all’ANPAL, tramite posta elettronica, le credenziali personalizzate per l’accesso diretto alla procedura telematica di profilazione predisposta dall’ANPAL al fine di ottenere l’assegno di ricollocazione di cui all’ articolo 23.