Art. 22. Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro

  1. I lavoratori dipendenti per i quali la riduzione di orario connessa all’ attivazione di una procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per integrazione salariale, contratto di solidarietà, o intervento dei fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 28 del decreto legislativo adottato in attuazione dell’ articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 183 del 2014, sia superiore al 50 per cento dell’orario di lavoro, calcolato in un periodo di dodici mesi, devono essere convocati in orario compatibile con la prestazione lavorativa, dal centro per l’impiego con le modalità ed i termini stabiliti con il decreto di cui all’ articolo 2, comma 1, per stipulare il patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 20, ad esclusione degli elementi di cui al comma 2, lettere c) ed e) del predetto articolo.
  2. Allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ed in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, il patto di servizio personalizzato può essere stipulato sentito il datore di lavoro e con l’eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge n. 388 del 2000, e il lavoratore di cui al comma 1 può essere avviato alle attività di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a) e b), ovvero alle attività socialmente utili di cui all’ articolo 26, comma 1, del presente decreto.
  3. Con riferimento ai lavoratori di cui al comma 1, si applicano le seguenti sanzioni:
    a) in caso di mancata presentazione alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 1 e mancata partecipazione alle iniziative di orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a), in assenza di giustificato motivo:
    – 1) la decurtazione di un quarto di una mensilità per la prima mancata presentazione;
    – 2) la decurtazione di una mensilità, per la seconda mancata presentazione;
    – 3) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata presentazione;
    b) in caso di mancata partecipazione alle iniziative di cui all’articolo 20, comma 3, lettera b), ovvero alle iniziative di cui all’articolo 26:
    – 1) la decurtazione di una mensilità per la prima mancata partecipazione;
    – 2) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata presentazione.
  4. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 21, commi da 10 a 13.
  5. L’INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di sospensione o decadenza per il 50 per cento al Fondo per le politiche attive di cui all’ articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013 e per il restante 50 per cento alle regioni e province autonome cui fanno capo i centri per l’impiego che hanno adottato i relativi provvedimenti, per essere impiegate in strumenti di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di particolari obiettivi.