Art. 23. Assegno di ricollocazione

  1. Ai disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi è riconosciuta, qualora ne facciano richiesta al centro per l’impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 20, comma 1, ovvero mediante la procedura di cui all’articolo 20, comma 4, una somma denominata «assegno individuale di ricollocazione», graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l’impiego o presso i servizi accreditati ai sensi dell’articolo 12.
    L’assegno di ricollocazione è rilasciato nei limiti delle disponibilità assegnate a tale finalità per la regione o per la provincia autonoma di residenza ai sensi dell’articolo 24. (29)
  2. L’ assegno di ricollocazione è rilasciato dal centro per l’ impiego sulla base degli esiti della procedura di profilazione, ovvero alle condizioni e secondo le modalità di cui all’articolo 20, comma 4.
  3. L’ assegno di ricollocazione non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.
  4. L’assegno di cui al comma 1 è spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i centri per l’impiego o presso i soggetti privati accreditati ai sensi dell’articolo 12 del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7. La scelta del centro per l’impiego o dell’operatore accreditato è riservata al disoccupato titolare dell’assegno di ricollocazione. Il servizio è richiesto dal disoccupato, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito, entro due mesi dalla data di rilascio dell’assegno e ha una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso non sia stato consumato l’intero ammontare dell’assegno. (30)
  5. La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato ai sensi dell’ articolo 20. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:
    a) l’affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1;
    b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell’area stessa;
    c) l’assunzione dell’onere del soggetto di cui al comma 1 di svolgere le attività individuate dal tutor;
    d) l’assunzione dell’onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare un’offerta di lavoro congrua ai sensi dell’articolo 25; (28)
    e) l’obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l’impiego e all’ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività di cui alla lettera c), o di una offerta di lavoro congrua, a norma del punto d), al fine dell’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 21, commi 7 e 8;
    f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l’eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.
  6. In caso di utilizzo dell’assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato ai sensi dell’articolo 12, lo stesso è tenuto a darne immediata comunicazione al centro per l’impiego che ha rilasciato al disoccupato l’assegno di ricollocazione. Il centro per l’impiego è di conseguenza tenuto ad aggiornare il patto di servizio.
  7. Le modalità operative e l’ammontare dell’assegno di ricollocazione, sono definite con delibera consiglio di amministrazione dell’ANPAL, previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei seguenti principi:
    a) riconoscimento dell’assegno di ricollocazione prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto;
    b) definizione dell’ammontare dell’ assegno di ricollocazione in maniera da mantenere l’ economicità dell’ attività, considerando una ragionevole percentuale di casi per i quali l’attività propedeutica alla ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale;
    c) graduazione dell’ ammontare dell’assegno di ricollocazione in relazione al profilo personale di occupabilità;
    d) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al comma 5, di fornire un’assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore;
    e) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al comma 5, di comunicare le offerte di lavoro effettuate nei confronti degli aventi diritto.
  8. L’ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione comparativa dei soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5, con riferimento agli esiti di ricollocazione raggiunti nel breve e nel medio periodo per ogni profilo di occupabilità. A tal fine, l’ANPAL istituisce un sistema informatico al quale i centri per l’impiego e i soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5 sono obbligati a conferire le informazioni relative alle richieste, all’utilizzo e all’esito del servizio. Gli esiti della valutazione sono pubblici e l’ANPAL ne cura la distribuzione ai centri per l’impiego. L’ANPAL segnala ai soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5 gli elementi di criticità riscontrati nella fase di valutazione al fine di consentire le opportune azioni correttive. Decorso un anno dalla segnalazione, ove le criticità permangano, l’ANPAL valuta la revoca dalla facoltà di operare con lo strumento dell’assegno di ricollocazione.

(28) Lettera così sostituita dall’ art. 4, comma 1, lett. m), D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, a decorrere dall’ 8 ottobre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 185/2016.
(29) Per la sospensione dell’erogazione dell’assegno di ricollocazione ai  soggetti di cui al presente comma, vedi l’ art. 9, comma 7, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.
(30) In deroga a quanto disposto dal terzo periodo del presente comma vedi l’ art. 24-bis, comma 2, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, aggiunto dall’ art. 1, comma 136, L. 27 dicembre 2017, n. 205.