- Al finanziamento dell’ assegno di ricollocazione concorrono le seguenti risorse:
a) il Fondo di cui all’articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013;
b) risorse dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nella misura da determinare ai sensi del comma 2. - Allo scopo di garantire il finanziamento dell’ assegno di ricollocazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica delle compatibilità finanziaria e dell’assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, le regioni e le province autonome, definiscono, con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, un piano di utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell’ Unione Europea in materia di fondi strutturali.
- Nei casi di cui all’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92 del 2012, l’INPS versa all’ANPAL una somma pari al trenta per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, volta a finanziare il Fondo politiche attive del lavoro di cui all’articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013. All’ articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92 del 2012, le parole “cinquanta per cento” sono sostituite dalle seguenti: «venti per cento».