Art. 24. Finanziamento dell’assegno di ricollocazione

  1. Al finanziamento dell’ assegno di ricollocazione concorrono le seguenti risorse:
    a) il Fondo di cui all’articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013;
    b) risorse dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nella misura da determinare ai sensi del comma 2.
  2. Allo scopo di garantire il finanziamento dell’ assegno di ricollocazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica delle compatibilità finanziaria e dell’assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, le regioni e le province autonome, definiscono, con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, un piano di utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell’ Unione Europea in materia di fondi strutturali.
  3. Nei casi di cui all’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92 del 2012, l’INPS versa all’ANPAL una somma pari al trenta per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, volta a finanziare il Fondo politiche attive del lavoro di cui all’articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013. All’ articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92 del 2012, le parole “cinquanta per cento” sono sostituite dalle seguenti: «venti per cento».