Art. 25. Offerta di lavoro congrua

  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta dell’ ANPAL, sulla base dei seguenti principi:
    a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
    b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
    c) durata della disoccupazione;
    d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla indennità percepita nell’ ultimo mese precedente, da computare senza considerare l’eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà, di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014, ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione (32).(33)
  2. I fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014, possono prevedere che le prestazioni integrative di cui all’articolo 3, comma 11, lettera a), della legge n. 92 del 2012, continuino ad applicarsi in caso di accettazione di una offerta di lavoro congrua, nella misura massima della differenza tra l’ indennità complessiva inizialmente prevista, aumentata del 20 per cento, e la nuova retribuzione.
  3. Fino alla data di adozione del provvedimento di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 41, e 42 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

    (31) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l’ art. 24-bis, comma 2, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, aggiunto dall’ art. 1, comma 136, L. 27 dicembre 2017, n. 205.
    (32) Lettera così modificata dall’ art. 4, comma 9-bis, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.
    (33) Per la definizione dell’offerta di lavoro congrua di cui al presente comma, vedi il D.M. 10 aprile 2018.