Art. 28. Livelli essenziali delle prestazioni

  1. Ferma restando le necessità di prevedere obiettivi annuali ai sensi dell’articolo 2 del presente decreto, anche al fine di tener conto della situazione di fatto e delle peculiarità territoriali, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni le norme contenute nei seguenti articoli del presente decreto:
    a) articolo 11, comma 1, lettere da a) a d);
    b) articolo 18;
    c) articolo 20;
    d) articolo 21, comma 2;
    e) articolo 23.