Esonero dal versamento dei contributi previdenziali
Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state emanate con la circolare INPS n°24 del 11/02/2021.
Nello specifico è stato previsto l’ esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale.
Aziende che possono usufruire dell’ esonero contributivo
Ciò considerato, l’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’ elencazione recate dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165.
Possono accedere all’esonero in trattazione i datori di lavoro privati che abbiano già fruito, nel mese di giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, ossia dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Più in particolare, l’esonero può essere legittimamente fruito per le medesime posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali, nella suddetta mensilità di giugno 2020, siano state fruite le specifiche tutele di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni.
Al riguardo, si evidenzia che le norme appositamente emanate con riferimento all’emergenza da COVID-19 hanno specificatamente previsto misure di sostegno alle imprese, distinte in ragione dei settori economici di attività.
Fonte: www.inps.it.