Braccianti agricoli: trascinamento delle giornate 2020

Elenco nominativi 2020 dei braccianti agricoli per usufruire del trascinamento delle giornate

L’ elenco dei nominativi per il 2020 dei braccianti agricoli è presente in tutti quei comuni che lo scorso anno sono stati colpiti da avversità atmosferiche o calamità eccezionali.

Dichiarazione di calamità per il trascinamento delle giornate: adempimenti da seguire per l’iscrizione nell’elenco nominativi braccianti agricoli 2020

Tra gli adempimenti per l’iscrizione negli elenchi 2020, i braccianti che intendono usufruire del “trascinamento delle giornate”, devono trasmettere attraverso la loro azienda, la “dichiarazione di calamità” entro il 25 febbraio 2021.
La circolare Inps n.25 dell’11 febbraio 2021 ricorda infatti che il cosiddetto “trascinamento delle giornate” (previsto dalla legge n.223 del 23 luglio 1991) è un beneficio che permette ai braccianti di ottenere il riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, di un numero di giornate lavorative supplementari rispetto a quelle prestate presso la stessa azienda, così da raggiungere il numero di giornate effettivamente svolte nell’ anno precedente a quello di fruizione dei benefici.

Requisiti e beneficiari del trascinamento delle giornate

I requisiti per accedere al “trascinamento delle giornate” da parte dei lavoratori agricoli e che nel 2020 abbiano lavorato almeno cinque giornate presso un’azienda agricola che operi in un comune colpito da calamità naturali, secondo l’ art.1, comma 1079 della legge n.296 del 2006, e che quindi ‘trasmetta la “Dichiarazione di calamità aziende agricole” entro il termine indicato.

I beneficiari del trascinamento delle giornate sono anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende agricole, che in questo caso però dovranno inviare alle strutture Inps territoriali competenti il modulo “SC95” “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali” reperibile sul sito dell’Istituto di previdenza.

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