Art. 16 (NASpI, disposizioni in materia di nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego)

  1. Per le “Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpl)” concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 il requisito di cui all’ articolo 3, comma I, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 non trova applicazione.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a …. milioni di euro per l’anno 2021 ea 12 milioni di euro per ‘anno 2022, si provvede mediante ….

Relazione illustrativa.

Il comma 1 prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 l’ indennità Naspi è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito di cui all’articolo 3, comma l, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il quale prevede che hanno diritto alla Naspi i lavoratori che hanno maturato 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.