Art. 15 (disposizioni in materia di tutela dei lavoratori fragili)

  1. All’ articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
    –  a) al comma 2, al primo periodo, le parole “Fino al 15 ottobre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis,” e, dopo il primo periodo e aggiunto ii seguente: “I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilita, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. “;
    – b) al comma 2-bis, le parole “16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020” sono sostitute dalle seguenti: “16 ottobre e fino al 30 giugno 2021“.
  2. All’articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole “28 febbraio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2021 “.
  3. Per ii periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi come modificato al presente articolo.
  4. All’articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole “53,9 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “157,0 milioni di euro”.
  5. All’ onere derivante dal comma 4, pari a 103,1 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 42.

L’articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto Cura Italia) ha previsto misure in favore dei cd. lavoratori fragili, quei lavoratori particolarmente a rischio in caso di contagio dal virus Sars-Covid 19 e che necessitano di particolari forme di tutela.
Il comma 2, in particolare, ha disposto che, sino al 30 giugno, l’assenza da lavoro dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in condizioni di particolare fragilità fosse equiparata al ricovero ospedaliero. I lavoratori interessati dalla disposizione sono:
1) lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992);
2) lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
Gli effetti della disposizione in questione sono stati prorogati dapprima sino al 31 luglio 2020, ai sensi dell’art. 74 del DL 34/2020 (cd. decreto Rilancio), e poi sino al 15 ottobre 2020, ai sensi dell’art. 26 del DL 104/2020 (cd. decreto agosto). Quest’ultimo decreto ha stabilito altresì che, a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i richiamati lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile. 
Da ultimo, l’articolo 1, comma 481, della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021), ha previsto che la tutela dei lavoratori fragili, di cui alle richiamate disposizioni contenute nell’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, si applichi anche nel periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.
In sede di esame del d.d.l. 2101, di conversione in legge del D.L. 183 del 31 dicembre 2020 ( c.d. proroga termini) è stato approvato dal Senato un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare l’opportunità di tutelare adeguatamente la posizione dei lavoratori fragili, riconoscendo loro la possibilità di beneficiare delle tutele previste dall’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, anche per i periodi successivi al 28 febbraio 2021 e, comunque, sino al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ed a valutare l’opportunità di chiarire espressamente che i periodi di assenza dal servizio dei lavoratori fragili, giustificati dalla necessità di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, non sono computabili nel periodo di comporto.
La problematica relativa all’eventuale computo del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti in condizione di fragilità ai fini del periodo di comporto scaturisce dal fatto che il comma 2 dell’art.26 del D.L.
n.18/2020 non contempla in modo espresso l’esclusione di tale periodo dal calcolo del periodo di comporto. A tal proposito si fa presente che sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella sezione dedicata al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, viene precisato che “tale assenza dal lavoro è equiparata, dal punto di vista del trattamento giuridico ed economico, ai periodi di assenza per ricovero ospedaliero o per quarantena obbligatoria. L’assenza non è computata ai fini del comporto”. Lo stesso comma 1 dell’articolo 26 prevede, invece, in modo espresso tale esclusione per i periodi di assenza dal lavoro equiparati a malattia in caso di periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Pertanto, al fine di conferire maggiore chiarezza al dettato normativo, si è ritenuto necessario prevedere espressamente la non computabilità del periodo di assenza nel periodo di comporto al comma 2 del citato articolo 26. 
Va considerato, infatti, che in assenza di una precisa disposizione di legge, fa fede quanto previsto nei singoli CCNL, molti dei quali – per l’appunto – prevedono che l’assenza per malattia, ancorché giustificata da ricovero ospedaliero, sia computata ai fini del periodo di comporto. A titolo esemplificativo, ciò avviene per metalmeccanici, sanità pubblica, docenti, personale ATA, chimici, turismo, terziario della grande distribuzione, industria alimentare del settore carni, pubblici esercizi ristorazione e turismo ed altri ancora.
Infine, con la presente proposta di modifica normativa viene previsto che i periodi di assenza dal servizio per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità in condizione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, non comportino una diminuzione delle somme erogate dall’INPS a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile. Infatti, la vigente normativa prevede che il pagamento dell’indennità venga sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo pari o superiore a 30 giorni.
In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, il secondo comma dell’articolo estende la tutela dei lavoratori fragili fino al 30 giugno 2021.
Infine, al comma 3, è contemplata espressamente l’applicabilità della disciplina di cui ai citati commi 2 e 2-bis, anche per il periodo che va dal 1° marzo e la data di entrata in vigore della disposizione al fine di non creare un vuoto normativo.
I commi 4 e 5 disciplinano i relativi effetti finanziari.