Art. 14 (incremento del fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore)

  1. Il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 13-quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2021.
  2. All’articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2021».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 42.

Relazione illustrativa.

Le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno portato alla notevole riduzione o addirittura alla sospensione delle attività di decine di migliaia di enti del terzo settore.
Il DL 137/2020 ha istituito il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore rivolto alle OdV (Organizzazioni di Volontariato), alle APS (Associazioni di Promozione Sociale) e alle ONLUS
(Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), dotato di 70 mln di euro per il 2021.
Tali risorse sono tuttavia insufficienti a portare adeguato ristoro ai tanti enti in difficoltà.
Tali risorse sono tuttavia insufficienti a portare adeguato ristoro ai tanti enti in difficoltà. In base ai dati ISTAT 2018 sono 305.868 le associazioni in Italia in cui operano: 

  • 164.162 lavoratori
  • oltre 2.000.000 volontari.

Si tratta di realtà che, seppur sostenute da alcune misure (es. la cassa integrazione per i lavoratori), sono gravate da costi fissi (esempio affitti, bollette, etc.) incomprimibili. Pur stimando che solo 1/3 di tali enti richieda il beneficio, l’attuale stanziamento consentirebbe in media di erogare solamente 700 euro circa a ente.
La proposta normativa quindi prevede un incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di 100 mln di euro.
Il comma 2, in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede la proroga al 31 maggio 2021 del termine entro il quale gli enti del terzo settore possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del terzo settore di cui al d. lgs. 117 del 2017. La disposizione avendo carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
il comma 3 reca la copertura finanziaria.