Art. 13 (incremento del fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti)

  1. Ai fini del riconoscimento per ii mese di maggio 2020 dell’ indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, il “Fondo per ii reddito di ultima istanza” di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 42.

Relazione illustrativa.

Le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno portato alla notevole riduzione o addirittura alla sospensione delle attività di decine di migliaia di enti del terzo settore.
Il DL 137/2020 ha istituito il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore rivolto alle OdV (Organizzazioni di Volontariato), alle APS (Associazioni di Promozione Sociale) e alle ONLUS
(Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), dotato di 70 mln di euro per il 2021.