Art. 11 (reddito di cittadinanza)

  1. Per l’anno 2021 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 1.000 milioni di euro per le finalità ivi previste.
  2. Per l’anno 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4, del decreto-legge n. 4 del 2019 fino al limite massimo di euro 10.000 annui, il beneficio economico di cui all’articolo 5 del medesimo decreto-legge è sospeso per la durata dell’attività lavorativa che ha prodotto l’aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di sei mesi. A tali fini l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 è incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2021.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 1.010 milioni di euro per il 2021, si provvede ai sensi dell’articolo …

Relazione illustrativa.

La disposizione prevede, al comma 1, un incremento dell’autorizzazione di spesa che grava su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza, ai fini dell’erogazione dei benefici economici legati all’introduzione del Reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge n. 4 del 2019.
Il comma 2 prevede che per l’anno 2021 i componenti del nucleo beneficiario del reddito di cittadinanza possano stipulare uno o più contratti a termine senza che il reddito di cittadinanza venga perso o ridotto se il valore del reddito familiare risulta comunque pari o inferiore a 10.000 euro annui. In tali ipotesi il beneficio economico resta sospeso per una durata corrispondente a quella dei contratti a tempo determinato stipulati dal percettore. Il beneficio riprende a decorrere al termine di ciascun contratto.
Il comma 3 individua gli oneri e reca la copertura finanziaria.