- Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma I, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e incrementato di 400 milioni di euro per l’anno 2021 e di 80 milioni di euro per l’anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 400 milioni di euro per l’anno 2021 ea 80 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 42.
- L’integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e prorogata per l’anno 2021 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 19 milioni di euro per l ‘anno 2021 si provvede a val ere sulle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, come rifinanziato dal comma I.
- Al fine di mitigare gli effetti economici sull’intero settore aeroportuale derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016 per le imprese di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 trovano applicazione anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all’articolo 8 del presente decreto. A tal tine e previsto uno specifico finanziamento del Fondo di cui al predetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a titolo di concorso ai relativi oneri, pari a 186,7 milioni di euro per l’anno 2021. All’onere derivante dal secondo periodo del presente comma pari a 186,7 milioni di euro di euro per l’anno 2021 si provvede ai sensi dell’articolo 42.1
Relazione illustrativa.
Il comma 1 prevede il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di 400 milioni di euro per l’anno 2021.
Il comma 2 intende garantire la continuità del sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva, già previsto per l’anno 2017, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, dall’articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. L’intervento è stato successivamente prorogato, per l’anno 2018, dall’articolo 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l’anno 2019, dall’articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, per l’anno 2020, dall’articolo 11-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
Il comma 3 prevede che ai lavoratori dipendenti dalle imprese del settore aeroportuale sia riconosciuta una prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con causale COVID-19 di cui al presente decreto tale da garantire che il trattamento complessivo di integrazione salariale loro spettante sia pari all’80% della retribuzione lorda di riferimento. Si precisa che le imprese del settore aeroportuale possono accedere alla cassa integrazione in deroga a condizione che abbiano integralmente fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015.