Art. 7 (disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale)

  1. All’articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 8 ii secondo e ii terzo periodo sono sostituiti dal seguente: “II concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione per l’anno 2021 e stabilito nell’ambito ea valere sull’importo di cui all’articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.“;
    b) al comma 12, il primo periodo e sostituito dal seguente: “II trattamento di cui al comma 1 e concesso nel limite massimo di spesa pari a 1.290, 1 milioni di euro, ripartito in 892,4 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 397,7 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga.”;
    c) al comma 13 e sostituito dal seguente: “All’onere derivante dal comma 12, pari a 582,7 milioni di euro per l’anno 2020 ea 707,4 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede a valere sull’importo di cui all’articolo 11, comma l.”;
  2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 299 le parole “5.333,8 milioni di euro per l’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “6.128,3 milioni di euro per l’anno 2021” e le parole “1.503,8 milioni di euro per l’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “2.298,3 milioni di euro per l’anno 2021 “;
    b) al comma 312 le parole “nel limite massimo di spesa pari a 3.926,5 milioni di euro per l’anno 2021, ripartito in 2.576,8 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 1.067,7 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 282 milioni di euro per i trattamenti di CISOA” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite massimo di spesa pari a 2.404,1 milioni di euro per l’anno 2021, ripartito in 1.435,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 687,1 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 282 milioni di euro per i trattamenti di CISOA”;
    c) ii comma 313 e sostituito dal seguente: “All’onere derivante dai commi 303 e 312, pari a 3.304,1 milioni di euro per l’anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 2.028,0 milioni di euro per l’anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 299.”.

Relazione illustrativa.
La proposta prevede la rideterminazione degli stanziamenti relativi ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 a seguito delle quali il capitolo di cui all’articolo 1, comma 299, della legge n. 178 del 2020, inglobando le risorse residue a normativa vigente (gli attuali 351,7 mln di euro su SNF e di 277,9 mln di euro su IN) avrebbe le disponibilità, nel 2021, di SNF: 2668,6 mln di euro e IN: 1.790,7 mln di euro.