D.L. Sostegni 2021: misure a sostegno del reddito
IL D.L .SOSTEGNI, approvato il 19 marzo 2021, ha introdotto novità importanti per quanto riguarda varie indennità di sostegno al reddito, tra cui Naspi e Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza, Indennità per i lavoratori stagionali turismo, stabilimenti termali, spettacolo e sport.
Dl Sostegni 2021: modifica della NASpI
La Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego), secondo l’art.16 del Decreto-Legge Sostegni 2021, è adesso erogata a prescindere dal requisito di 30 giorni di lavoro effettivo svolto dal lavoratore disoccupato negli ultimi 12 mesi che precedono l’inizio della disoccupazione. Rimane ferma però la necessità di avere 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni, aver perso il lavoro contro la propria volontà o a causa di dimissioni per giusta causa o accordo collettivo aziendale. Queste disposizioni saranno valide dall’entrata in vigore del Decreto-Legge Sostegni 2021 fino al 31 dicembre 2021.
Dl Sostegni 2021: Reddito di Cittadinanza
Il Reddito di Cittadinanza (Rdc) è stato invece incrementato di 1 miliardo di euro di spesa per il 2021, e per lo stesso anno è prevista una sospensione dell’erogazione dello stesso nel caso di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal lavoratore disoccupato, entro il limite di retribuzione di 10.000 euro, per tutta la durata del contratto di lavoro, purché non superiore a sei mesi. Questo è quanto definito dall’art.11 del DL Sostegni 2021.
Reddito di emergenza nel D.L. Sostegni 2021
Secondo l’ art. 13 del D.L. Sostegni 2021 il Reddito di Emergenza (Rem) verrà riconosciuto ed erogato per tre quote relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021 a quei nuclei familiari in condizioni di bisogno economico a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che posseggano i seguenti requisiti:
1. un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’ articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, quindi fino a 800 euro, o fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE (l’ammontare è stabilito dall’art. 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020); per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in affitto, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è
incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione (secondo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013);
2. assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all’articolo 10 del suddetto DL Sostegni 2021, quindi indennità per i lavoratori
stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport;
3. possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, lettere a), b) e c), dell’articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ossia
– residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
– un valore del patrimonio mobiliare familiare, con riferimento all’ anno 2020, inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza
– un valore dell’ ISEE inferiore ad euro 15.000.
Le quote di Reddito di Emergenza (Rem) sono riconosciute, però, indipendentemente dal possesso dei requisiti appena citati, ferma restando in ogni caso l’incompatibilità con il reddito di cittadinanza e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con ISEE in corso di validità non superiore ad euro 30.000 e che abbiano terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 la fruizione della Naspi.
Resta ferma l’incompatibilità con la fruizione del Reddito di Emergenza il possesso da parte del beneficiario di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità o di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o di una pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità. La domanda per le quote di Rem deve essere presentata all’Inps entro il 30 aprile 2021 anche attraverso i servizi gratuiti del Patronato Inpas.
DL SOSTEGNI 2021: indennità per i lavoratori stagionali turismo, stabilimenti termali, spettacolo e sport
Il DL Sostegni 2021 contiene anche importanti novità sulle indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, nonché dello spettacolo e dello sport, duramente colpiti dall’emergenza sanitaria da Covid-19; a tali lavoratori è infatti erogata un’ulteriore indennità pari a 2.400 euro una tantum. In particolare:
- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL Sostegni 2021, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, è riconosciuta un’ indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore decreto Sostegni 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’ emergenza epidemiologica da COVID19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un’ indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro: ossia
– lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL Sostegni 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
– lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL
Sostegni 2021;
– lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel suddetto periodo siano stati titolari di contratti autonomi occasionali
riconducibili alle disposizioni di cui all’ articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni
2021. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata accredito nello stesso arco temporale di almeno un
contributo mensile;
– incaricati alle vendite a domicilio di cui all’ articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell’ anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e
titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Tali soggetti alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto b) titolari di pensione.
Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del suddetto decreto al medesimo Fondo, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’ indennità di disponibilità, è riconosciuta un’ indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro.
La stessa indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni 2021, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 euro. ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
D.L. Sostegni 2021: Importi indennità lavoratori dello sport
Il Decreto-Legge Sostegni 2021 (DL SOSTEGNI 2021) prevede i seguenti importi per le indennità per lavoratori dello sport:
- 3600 euro per lavoratori che nell’anno 2019 hanno percepito compensi superiori a 10.000 euro annui per attività sportive
- 2400 euro per compensi tra i 4000 e i 10.000 annui nel 2019;
- 1200 euro per compensi annui inferiori a 4000 euro nel 2019;
La domanda per le suddette indennità deve essere presentata all’ INPS entro il 30 aprile 2021 anche attraverso i servizi gratuiti del Patronato Inpas.