D.L. Sostegni 2021: scuola e lavoratori fragili

Scuola

Il D.L. SOSTEGNI 2021 ha previsto novità anche per il comparto scuola e per i lavoratori fragili, ossia quei lavoratori affetti da malattie croniche che hanno portato a condizioni di
immunodeficienza, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso, da disabilità, o che siano affetti da più co-morbilità, anche in
relazione all’età, e che per questi motivi abbiano un rischio più alto di contrarre l’infezione da Covid-19 in una forma più aggressiva e debilitante.

Assenza dalla scuola per somministrazione del vaccino

Secondo il DL SOSTEGNI 2021, l’ assenza del personale della scuola (docente, educativo, ATA amministrativo-tecnico-ausiliario) dal lavoro dovuta alla somministrazione del vaccino anti-covid19, è giustificata, e non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.

Misure di sostegno all’ attivitá didattica a scuola

Il DL SOSTEGNI 2021 contiene importanti misure per favorire l’attività didattica a scuola, per lo sviluppo e il recupero delle competenze, nonché per incoraggiare la socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19.
Il decreto-legge in oggetto, infatti, va ad accrescere di 150 milioni di euro per l’anno 2021 il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche; questo incremento è destinato all’acquisto di:

  • dispositivi di protezione e materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utile a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • specifici servizi professionali per il supporto e l’assistenza psicologica e pedagogica di studentesse, studenti e personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze psicologiche e fisiche derivanti dalla pandemia da COVID-19;
  • servizi medico-sanitari volti a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione dell’emergenza epidemiologica, nelle attività inerenti alla somministrazione facoltativa di test diagnostici alla popolazione scolastica e alle attività di tracciamento dei contatti, così da supportare le Aziende sanitarie locali nelle attività di prevenzione;
  • dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.

Il DL SOSTEGNI 2021 prevede, una volta entrato in vigore, che il Ministero dell’istruzione comunichi alle istituzioni scolastiche ed educative statali l’ammontare delle risorse da assegnare, e le stesse istituzioni scolastiche provvedano, entro il 31 dicembre 2021, alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi. Solo in seguito, i revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgeranno controlli sull’utilizzo effettivo delle risorse finanziarie.
È inoltre accresciuto di 150 milioni di euro per l’ anno 2021 il Fondo per l’ arricchimento e l’ ampliamento dell’ offerta formativa extracurricolare, per il recupero delle competenze di base, per il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell’anno scolastico 2020/2021 e l’inizio di quelle dell’anno scolastico 2021/2022.

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Lavoratori fragili

Lavoratori fragili e smart working

Il DL SOSTEGNI 2021 prevede che, fino al 30 giugno 2021, per i lavoratori fragili che non possano svolgere la loro attività lavorativa in modalità agile (smart working), a seguito del possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità o di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali (attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita) il periodo di assenza dal lavoro prescritto dalle autorità sanitarie competenti sia
equiparato al ricovero ospedaliero; questo significa che i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS a titolo di indennità di accompagnamento.

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