Art. 5 (Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza COVID-19)

  1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020, possono essere definite, nei termini, alle condizioni e con le modalità stabiliti dal presente articolo e dai relativi provvedimenti di attuazione, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall‘articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, nonchè con le comunicazioni previste dai medesimi articoli 36-bis e 54-bis elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.
  2. Accedono alla definizione di cui al presente articolo i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali dell’imposta sul valore aggiunto presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto per il periodo d’imposta 2020. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto, ai fini del presente comma si considera l’ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d’imposta 2020.
  3. L’ Agenzia delle entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate entro i termini di cui al comma 2, individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d’affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, unitamente alle comunicazioni di cui al comma 1, la proposta di definizione con l’indicazione dell’importo ridotto, ai sensi del comma 4, da versare. Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. Con i provvedimenti di cui al comma 11 possono essere definite ulteriori modalità con cui il contenuto informativo delle comunicazioni e delle proposte di definizione sono rese disponibili al contribuente.
  4. La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.
  5. I soggetti interessati effettuano il versamento degli importi richiesti secondo termini e modalità  previsti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, per la riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici.
  6. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione di cui al presente articolo non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
  7. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi del presente articolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, nè  utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.
  8. In deroga a quanto previsto all’ articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall’articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.
  9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
  10. L’ attività di controllo della coerenza dei versamenti dell’imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto, prevista dall’articolo 21-bis, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sospesa per effetto dell’articolo 157, comma 2, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, riprende a decorrere dalle comunicazioni dei dati relativi al terzo trimestre 2020.
  11.  Con uno o più  provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione dei commi da 1 a 10. 
  12. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 145, comma 1, dopo le parole «Nel 2020» sono inserite le seguenti «e fino al 30 aprile 2021»;
    b) all’articolo 151, comma 1, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite da «31 gennaio 2022».
  13. Sono fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti indicati all’articolo 151 comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già  emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  14. All’articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «dell’anno d’imposta successivo» sono sostituite dalle seguenti «del secondo anno d’imposta successivo». 
  15. Al comma 42 dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, le parole «16 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio»;
    b) al secondo periodo, le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»;
    c) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In sede di prima applicazione, l’imposta dovuta per le operazioni imponibili nell’anno 2020 è versata entro il 16 maggio 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 giugno 2021.». 
  16. Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, il processo di conservazione di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, recante disposizioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, entro i tre mesi successivi al termine previsto dall’articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489
  17. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11, valutati in 205 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 42. 
  18. Alle minori entrate derivanti dal comma 12, lettera a), valutate in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 13,3 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 42. 
  19. Per l’anno 2021, il termine del 16 marzo di cui all’articolo 16, comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, è prorogato al 31 marzo. 
  20. Per l’anno 2021, i termini del 16 marzo di cui all’articolo 4, commi 6-quater e 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo. 
  21. Per l’ anno 2021, il termine del 16 marzo di cui all’articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è prorogato al 31 marzo. 
  22. Per l’anno 2021, il termine del 30 aprile di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 10 maggio.

Relazione illustrativa.