Cassa Integrazione CIGO nel DL SOSTEGNI 2021

L’ art. 8 del D.L. Sostegni 2021 ha introdotto importanti novità in materia di cassa integrazione (CIGO, CIGD e CISOA) e assegno ordinario (ASO) per i lavoratori delle imprese private che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

DL Sostegni 2021: cassa integrazione e integrazioni salariali

Secondo il DL SOSTEGNI 2021 per quanto riguarda l’integrazione salariale di Cassa Integrazione CIGO (Guadagni Ordinaria) per l’anno in corso prevede che:

  • I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’ attività lavorativa per eventi riconducibili all’ emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (cassa Integrazione Guadagni ordinaria CIGO) per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Per i tali trattamenti non è inoltre dovuto nessun contributo addizionale.

Cassa Integrazione CIGD e Assegno ordinario ASO nel DL SOSTEGNI 2021

Lo stesso Decreto DL SOSTEGNI 2021 per la Cassa Integrazione CIGD (Guadagni in Deroga) e per l’Assegno Ordinario (Aso) ha invece stabilito che:

  • I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’ attività lavorativa per eventi riconducibili all’ emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale.

Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli CISOA nel DL SOSTEGNI 2021

Nel DL Sostegni 2021 è previsto inoltre, per quanto riguarda Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) che:

  • se richiesto per eventi riconducibili all’ emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’ articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

Domande di accesso Cassa Integrazione e Assegno Ordinario secondo il DL Sostegni 2021

Le domande per accedere alla Cassa Integrazione CIGO, CIGD e CISOA e all’Assegno Ordinario ASO vanno presentate all’Inps (pena la decadenza del diritto) entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’ attività lavorativa.
In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto-legge Sostegni 2021.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’ INPS il datore di lavoro è tenuto a inviare all’ Istituto di Previdenza i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’ integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’ adozione del provvedimento di concessione.
In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni 2021, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.

Blocco licenziamenti nel DL SOSTEGNI 2021

Il DL Sostegni 2021 prevede un ulteriore periodo di blocco dei licenziamenti, e in particolare:

  • Il comma 9 prevede il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi fino al 30 giugno 2021.
  • Il comma 10 per i soli datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 prevede un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1°luglio 2021 al 31 ottobre 2021 e per l’intero periodo di fruizione dei suddetti trattamenti. Poiché a decorrere dal 1° luglio il blocco dei licenziamenti è collegato alla fruizione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, ai datori di lavoro che avviino le procedure di cui ai commi 9 e 10 resta preclusa la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19.
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