Contratto di espansione 2021 e indennità mensile

I dipendenti che abbiano stipulato un contratto di espansione valido nel 2021, risolvendo il proprio rapporto di lavoro, hanno diritto a un’ indennità mensile fino al raggiungimento di pensione anticipata o pensione di vecchiaia. Con la circolare n.48 del 24 marzo 2021 l’Inps ha comunicato i requisiti e le procedure per l’erogazione dell’indennità mensile appena citata.

Che cos’è il contratto di espansione 2021: i requisiti per la stipula

Il contratto di espansione 2021 è un accordo tra Stato e impresa, con cui si assicura che alle uscite programmate dall’azienda tramite pre-pensionamento ci sia lo stesso numero di assunzioni. Il contratto di espansione per l’anno 2021 prevede importanti novità: per le imprese con un organico superiore a 500 unità lavorative, che hanno avviato, nell’ambito delle attività di reindustrializzazione e riorganizzazione finalizzate allo sviluppo tecnologico e delle competenze professionali in organico, e che prevedono l’assunzione di nuove professionalità, attraverso la stipula in sede governativa di un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali e unitarie, l’indennità mensile spetta a 250 unità di lavoratori, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi.

Cosa deve contenere il Contratto di espansione 2021

Il contratto di espansione 2021 deve contenere:

  • il numero dei lavoratori da assumere e i relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
  • la programmazione temporale delle assunzioni;
  •  l’ indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante;
  • la riduzione complessiva media dell’ orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati (a esclusione delle aziende con un organico tra 250 e 499 unità), relativamente alle professionalità in organico, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento di indennità mensile;
  • la stima, ai fini del monitoraggio delle risorse finanziarie, dei costi previsti a copertura del beneficio di cui al citato comma 5-bis dell’articolo 41, per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore.

L’accesso all’indennità è subordinato alla sottoscrizione di un accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali e alla successiva adesione da parte del lavoratore. La cessazione del rapporto di lavoro si configura pertanto come una risoluzione consensuale.

A chi spetta l’indennità mensile da contratto di espansione 2021: i requisiti

L’indennità mensile da contratto di espansione 2021 spetta a lavoratori con i seguenti requisiti:

  • lavoratori dipendenti delle sopra citate imprese, assunti con contratto a tempo indeterminato che risultino iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) o alle forme sostitutive o esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria, gestite dall’INPS, e abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2021.

Possono beneficiare dell’indennità mensile in oggetto i lavoratori che abbiano manifestato esplicito consenso di adesione all’accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali e che, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza di:

  • pensione di vecchiaia (contribuzione di almeno 20 anni, requisito dell’importo soglia previsto per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995);
  • pensione anticipata.

In assenza di una specifica previsione legislativa, si mutuano i criteri di computo utilizzati dall’ Inps per dare applicazione alle indicazioni di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015, riferendosi quindi ai lavoratori occupati mediamente nel semestre precedente la data di sottoscrizione del contratto di espansione.

  • Il numero dei lavoratori in organico è riferito alla singola impresa, anche se articolata in più unità aziendali dislocate sul territorio nazionale.
  • Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica, a che lavoratori a domicilio, dirigenti, etc., e per il computo delle singole fattispecie contrattuali (lavoratori a tempo determinato, a tempo parziale, ecc.) si rinvia ai criteri precisati nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  • Per le aziende di nuova costituzione il requisito, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre.
  • Il lavoratore assente ancorché non retribuito (eventi con tutela figurativa e conservazione del posto di lavoro) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto altro lavoratore; in tal caso, sarà computato il sostituto.
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