Art. 3 (Fondo autonomi e professionisti)

  1. All’ articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 20 le parole «1.000 milioni di euro per l’anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 milioni di euro per l’anno 2021»;
    b) dopo il comma 22 è inserito il seguente: «22-bis. Il beneficio previsto ai commi da 20 a 22 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L’efficacia delle suddette disposizioni è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede ai sensi dell’articolo 42.

Relazione illustrativa.