Art. 2 (Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici)

  1. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo, sono ripartite, tra le regioni e province autonome sulla base delle presenze turistiche registrate nell’anno 2019 nei comuni classificati dall’ISTAT nelle categorie turistiche E «Comuni con vocazione montana» ed H «Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica» appartenenti a comprensori sciistici.
  2. Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtu’ del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico: 
    a) una quota non inferiore al 70% ai Comuni di cui al comma 1 in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune venduti nell’anno 2019;
    b) la restante quota a tutti i comuni del medesimo comprensorio sciistico al quale appartengono i Comuni di cui alla lettera a), per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato dei soggetti
    esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo al triennio 2017-2019, nonchè in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all’Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l’attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019.
  3. Ai fini dell’attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all’articolo 10.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 42.

Relazione illustrativa.