Pensione: nel part-time ciclico o verticale vale il tempo non lavorato

Per l’accesso alla pensione, nei rapporti di lavoro part-time ciclico o verticale, il tempo non lavorato è riconosciuto come valido per intero dall’Inps, per quanto riguarda il calcolo dei requisiti di anzianità lavorativa: questo è quanto emerge dalla circolare Inps n.74 del 04 maggio 2021, in ottemperanza all’art. 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.

Cosa cambia?

Il cambiamento risiede nel fatto che, se la disciplina previdenziale fino ad oggi prevedeva che il parametro di misurazione per i periodi da riconoscere ai fini previdenziali fosse la “settimana retribuita”, e quindi il numero dei contributi settimanali da accreditare era pari a quello delle settimane dell’anno retribuite, dal 2021, in caso di part-time ciclico o verticale, verrà consentito anche il calcolo delle settimane prive di retribuzione.

A quali lavoratori si riferisce?

La validità del tempo non lavorato nel part-time ciclico o verticale ai fini dell’accesso alla pensione si riferisce a quei lavoratori a tempo parziale con rapporti di lavoro part-time in essere alla data di entrata in vigore della nuova disciplina e per tutta la durata degli stessi, nonché per i rapporti di lavoro part-time esauriti.

Il comma 350 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020, infatti, disciplina due fattispecie differenti:

  • la prima fa riferimento ai contratti part-time di tipo verticale o ciclico in corso, per i quali viene previsto che: “Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione
  • nella seconda il legislatore disciplina il caso di contratti part-time di tipo verticale o ciclico non più attivi precisando che: “Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato corredata da idonea documentazione

In merito a questo ultimo punto si precisa che, per “contratti di lavoro a tempo parziale esauriti” si intendono non solo i contratti part-time di tipo verticale o ciclico che al 1° gennaio 2021 siano conclusi con cessazione del rapporto, ma anche quelli per i quali il rapporto di lavoro sia stato trasformato da part-time di tipo verticale o ciclico a tempo pieno precedentemente all’entrata in vigore della medesima norma. L’applicazione della nuova disciplina ai contratti “esauriti” opera esclusivamente su richiesta dell’interessato, il quale dovrà presentare domanda alla Struttura territoriale Inps competente per residenza, anche attraverso i servizi gratuiti del Patronato Inpas-Confsal.

 In merito a questo ultimo punto si precisa che, per “contratti di lavoro a tempo parziale esauriti” si intendono non solo i contratti part-time di tipo verticale o ciclico che al 1° gennaio 2021 siano conclusi con cessazione del rapporto, ma anche quelli per i quali il rapporto di lavoro sia stato trasformato da part-time di tipo verticale o ciclico a tempo pieno precedentemente all’entrata in vigore della medesima norma. L’applicazione della nuova disciplina ai contratti “esauriti” opera esclusivamente su richiesta dell’interessato, il quale dovrà presentare domanda alla Struttura territoriale competente per residenza,

Pensione, nel part-time ciclico o verticale vale il tempo non lavorato: decorrenza

Ai fini dell’accesso alla pensione, nel part-time ciclico o verticale per cui vale anche il tempo non lavorato, i trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della norma in commento non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021, data di entrata in vigore della stessa norma. Inoltre, la norma riconosce il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale interamente utile ai soli fini del diritto a pensione e non anche ai fini della misura della stessa.

Pertanto, la norma non si applica ai trattamenti pensionistici liquidati entro dicembre 2020, né ai fini della retrodatazione della decorrenza né ai fini della rideterminazione dell’importo in pagamento.

Effetti su Trattamento di fine rapporto (TFR) e Trattamento di Fine Servizio (TFS)

Le novità introdotte dalla legge 178/2020 in materia di part-time di tipo verticale o ciclico, non modificano le modalità di individuazione del diritto e della misura del trattamento di fine servizio (TFS) e del trattamento di fine rapporto (TFR) dei dipendenti pubblici.

  1. a) Effetti del contratto di lavoro part-time ai fini del trattamento di fine servizio

La disciplina delle prestazioni di fine servizio nel contratto di lavoro a tempo parziale dei dipendenti pubblici è contenuta nell’articolo 8 della legge n. 554/1988 e si attua in base ai seguenti criteri:

  • il trattamento di fine servizio non spetta all’atto del passaggio al part-time;
  • ai fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di fine servizio, gli anni di servizio resi part-time sono considerati utili per intero;
  • ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio, gli anni a tempo parziale vanno ricondotti ad anni interi, moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto e orario di servizio a tempo pieno;
  • a base di calcolo deve essere presa la retribuzione prevista per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno.
  1. b) Effetti del contratto di lavoro part-time ai fini del trattamento di fine rapporto

A differenza di quanto avviene per il TFS, ai fini del TFR il servizio reso part-time non si contrae rapportandolo ad orario intero e la retribuzione da prendere a base di calcolo è quella effettiva e non quella virtuale prevista per il tempo pieno.

I contratti di lavoro superiori ai 15 giorni che prevedono prestazioni lavorative saltuarie sono assimilabili ai contratti part-time. Il dipendente interessato maturerà pertanto il diritto al TFR, che verrà calcolato sulla retribuzione percepita per i giorni effettivamente lavorati.

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