Riscatto laurea agevolato e pace contributiva 2021
Per quanto riguarda il riscatto del periodo degli studi universitari (cosiddetta Pace Contributiva 2021) per quegli anni non coperti da contribuzione, l’ articolo 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto un nuovo istituto di riscatto, nonché un diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitario (laurea) da valutare nel sistema contributivo.
Il messaggio Inps n.1921 del 13 maggio 2021 ha però chiarito che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 del suddetto articolo 20 del D.L. n. 4/2019 riguardano esclusivamente la nuova tipologia di riscatto di periodi non coperti da contribuzione e non si estendono alle altre tipologie di riscatto previste dalla normativa vigente. Ne consegue che soltanto la presentazione della domanda di riscatto denominata pace contributiva è limitata, salvo proroga, al triennio 2019 – 2021 (il termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto è il 31 dicembre 2021).
Requisiti di accesso al riscatto degli studi universitari
I requisiti di accesso al riscatto degli studi universitari (Pace Contributiva 2021) secondo il citato art.20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, sono i seguenti:
gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la:
- vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché’ alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non ancora titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresi tra la data del primo e quella dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.
- l’ eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.
- la facoltà appena citata è esercitata a domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado, e l’onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L’onere così determinato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.
- per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto di può essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato, destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’ articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
La facoltà di riscatto di cui al presente articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.