Riscatto laurea agevolato e pace contributiva 2021

Per quanto riguarda il riscatto del periodo degli studi universitari (cosiddetta Pace Contributiva 2021) per quegli anni non coperti da contribuzione, l’ articolo 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto un nuovo istituto di riscatto, nonché un diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitario (laurea) da valutare nel sistema contributivo.
Il messaggio Inps n.1921 del 13 maggio 2021 ha però chiarito che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 del suddetto articolo 20 del D.L. n. 4/2019 riguardano esclusivamente la nuova tipologia di riscatto di periodi non coperti da contribuzione e non si estendono alle altre tipologie di riscatto previste dalla normativa vigente. Ne consegue che soltanto la presentazione della domanda di riscatto denominata pace contributiva è limitata, salvo proroga, al triennio 2019 – 2021 (il termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto è il 31 dicembre 2021).

Requisiti di accesso al riscatto degli studi universitari

I requisiti di accesso al riscatto degli studi universitari (Pace Contributiva 2021) secondo il citato art.20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, sono i seguenti:

gli  iscritti all’assicurazione  generale  obbligatoria   per   l’invalidità, la:

  • vecchiaia e i superstiti dei  lavoratori  dipendenti  e  alle  forme sostitutive  ed  esclusive  della  medesima,  nonché’  alle  gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla  gestione  separata  di  cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non ancora  titolari  di pensione, hanno facoltà di  riscattare,  in  tutto  o  in  parte,  i periodi antecedenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto,  compresi  tra  la  data  del  primo  e  quella   dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle  suddette  forme  assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti  da contribuzione,  comunque  versata  e  accreditata,  presso  forme  di previdenza obbligatoriaDetti  periodi  possono  essere  riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.
  • l’ eventuale successiva acquisizione di anzianità  assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto  già  effettuato  ai  sensi  del  presente  articolo,  con conseguente restituzione dei contributi.
  • la  facoltà  appena citata  è  esercitata  a  domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi  parenti  ed  affini entro il secondo grado, e l’onere è determinato in base  ai  criteri fissati dal comma 5 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L’onere così determinato  è  detraibile  dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento con una  ripartizione  in  cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento  e in quelli successivi.
  • per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto di può  essere  sostenuto  dal  datore   di   lavoro dell’assicurato,  destinando,  a  tal  fine,  i  premi  di  produzione spettanti al lavoratore    In  tal  caso,  è  deducibile  dal reddito  di  impresa  e  da  lavoro  autonomo  e,   ai   fini   della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui  all’ articolo  51,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La facoltà di riscatto di cui al  presente  articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo,  è  consentita, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. In tal  caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal  versamento  di  un contributo, per ogni anno  da  riscattare,  pari  al  livello  minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990,  n.  233,  moltiplicato  per  l’aliquota   di   computo   delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione  generale  obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.

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