Art. 39 (Compiti delle regioni)

  1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad interventi sociali, educativo- formativi e riabilitativi nell’ambito del piano sanitario nazionale, di cui all’articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.
  2. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio:
    a) a definire l’organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, nonchè i criteri per l’erogazione dell’assistenza economica integrativa di competenza dei comuni;
    b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d’intesa con gli organi periferici dell’Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari all’ attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;
    c) a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalità  organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle attività di cui alla presente legge;
    d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all’articolo 38, le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonchè la produzione di sussidi didattici e tecnici;
    e) a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi;
    f) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi di inserimento ed intergrazione sociale di cui all’articolo 5, per verificarne la rispondenza all’effettiva situazione di bisogno;
    g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi all’istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;
    h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui all’articolo 18, comma 6, per garantire la loro effettiva finalizzazione all’integrazione lavorativa delle persone handicappate;
    i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato;
    l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime.