Art. 36 (Aggravamento delle sanzioni penali)

  1. Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonchè per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l’offeso sia una persona handicappata la pena è  aumentata da un terzo alla metà. 
  2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonchè dell’associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.