Art. 20 (Prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni)

  1. La persona handicappata sostiene le prove d’ esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni con l’uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.
  2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all’esame per l’abilitazione alle professioni il candidato specifica l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.