1. All’ articolo 103-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio, n. 77, comma 1, le parole “Per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “Per l’anno 2021“;
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l’ anno 2021, si provvede mediante l’ art. 77.
Normativa > Decreto Sostegni Bis > Titolo IV (Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali)
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