Art. 44 (Indennità per i collaboratori sportivi)

  1. E’ erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., nel limite massimo di 220 milioni di euro per l’anno 2021, un’ indennità complessiva determinata ai sensi del comma 2, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
    Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è  riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dal decreto-legge 21 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l’indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222
  2. 2. L’ammontare dell’indennità di cui al comma 1 è determinata come segue:
    a) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività  sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 2.400; 
    b) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività  sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 1.600;
    c) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività  sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma complessiva di euro 800.
  3. Ai fini di cui al comma 2, la società Sport e Salute s.p.a., sulla base di apposite intese, acquisisce dall’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beneficiari.
  4. Ai fini dell’erogazione delle indennità di cui ai commi 1 e 2, i lavoratori autocertificano la persistenza dei presupposti e delle condizioni di cui al comma 1. A tal fine, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non rinnovati.
  5. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività  all’Autorità di Governo competente in materia di sport e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al comma 1, Sport e Salute s.p.a. non prende in considerazione ulteriori autocertificazioni ai sensi del comma 4, dandone comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, fermo restando, in ogni caso, la possibilità di utilizzo ai fini dell’erogazione del beneficio di cui al presente articolo di eventuali economie accertate in sede di attuazione dell’articolo 10, commi da 10 a 15 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, previa comunicazione al medesimo Ministero dell’economia e delle finanze.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 220 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.
  7. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi sociali perseguiti con le indennità COVID-19 previste in favore dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, dall’articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dall’articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dall’articolo 12 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dagli articoli 17 e 17 bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ai lavoratori che abbiano presentato domanda sia a Sport e Salute S.p.A. sia all’INPS, ai quali sia conseguito il riconoscimento delle indennità, ai sensi degli articoli 27, 28, 29, 30, 38, 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli articoli 84 e 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, degli articoli 9 e 10 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, degli articoli 15 e 15 bis del decreto 28 ottobre 2020 n.137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dell’articolo 10 del decreto -legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, o altre indennità o misure di sostegno previste dalla normativa per il periodo emergenziale, si applicano le disposizioni dei commi da 8 a 12.
  8. Fermo restando il divieto di cumulo previsto dall’articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la società  Sport e Salute S.p.A. acquisisce dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale i dati relativi ai pagamenti effettuati dall’Istituto per i soggetti di cui al comma 7 e, previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna indennità prevista in favore dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, verifica l’ammontare delle indennità e ne liquida l’importo spettante, detraendo le somme eventualmente già erogate da Sport e Salute o dall’INPS, nel limite massimo di spesa di 35,8 milioni di euro per l’anno 2021.
  9. Le indennità di cui ai commi da 7 a 12 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non sono riconosciute ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, né ai percettori del reddito di emergenza di cui all’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Si considera reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l’indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
  10. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per le indennità di cui al comma 8, i soggetti di cui al comma 7 presentano, sulla piattaforma informatica prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport dal Ministro 6 aprile 2020, una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che prende luogo della dichiarazione resa all’atto della presentazione delle domande di cui al comma 7 salvi gli effetti dell’articolo 76 del predetto decreto.
  11. Agli oneri di cui ai commi da 7 a 10, pari a 35,8 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.
  12. Sono autorizzati tutti i trattamenti dei dati tra la Società Sport e Salute S.p.A. e l’INPS necessari all’attuazione dei commi da 7 a 10.
  13. Le somme trasferite a Sport e Salute e non utilizzate sono riversate all’entrata del bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021.

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