- Per l’anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro quote di reddito di emergenza (di seguito “Rem”), relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, oltre a quanto previsto all’ articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Ciascuna quota è della misura prevista al comma 1 del citato articolo 12.
- Ai fini del riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1, si applicano i requisiti previsti dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, fatta eccezione per il valore del reddito familiare di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12, che è riferito al mese di aprile 2021.
- La domanda per le quote di Rem è presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
- Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
- Il riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1 è effettuato nel limite di spesa di 884,4 milioni di euro per l’anno 2021 e, a tali fini, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 82, comma 10, primo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata di 884,4 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
- Agli oneri derivanti dal comma 5 del presente articolo, pari a 884,4 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.
Normativa > Decreto Sostegni Bis > Titolo IV (Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali)