Art. 71 (Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche)

  1. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate e brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021 e che, al verificarsi dell’evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo brina, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
  2. Le regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all’articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Per gli interventi di cui al presente articolo, la dotazione finanziaria del “Fondo di solidarietà  nazionale – interventi indennizzatori” di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 105 milioni di euro per l’anno 2021.
  4. Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 105 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.

Normativa > Decreto Sostegni Bis > Titolo IV (Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali)