Art. 69 (Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca)

  1. Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’ indennità una tantum pari a 800 euro.
  2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
    a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’ indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
    b) titolari di pensione.
  3. L’indennità di cui al comma 1:
    a) non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
    b) è incompatibile con l’intervenuta riscossione, alla data di entrata in vigore della presente disposizione: del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; del reddito di emergenza di cui all’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n 77; del reddito di emergenza di cui all’articolo 12 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e di cui al presente decreto; 
    c) non è cumulabile con le altre misure previste dall’articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e le relative proroghe di cui al presente decreto;
    d) è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
  4. L’indennità di cui al comma 1 è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 448 milioni di euro per l’anno 2021. La domanda per l’indennità è presentata all’INPS entro il 30 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
    Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 e pari a 448 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77. 
  6. I pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un’indennità una tantum di 950 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L’indennità di cui al presente comma è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3,8 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
    Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
  7. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 6, pari a 3,8 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

Normativa > Decreto Sostegni Bis > Titolo IV (Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali)