Contratto di rioccupazione 2021

Prime indicazioni INPS

Sul contratto di rioccupazione 2021, introdotto dall’ art.41 del Decreto Sostegni Bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), sono state pubblicate le prime indicazioni dell’Inps.
La circolare n.115 del 2 agosto 2021, infatti, ha ribadito che tale misura di sostegno al lavoro, con conseguente esonero contributivo del 100% per i datori di lavoro che vi partecipano, è stata autorizzata dalla Commissione Europea in data 14 luglio 2021.

Che cos’è il contratto di rioccupazione 2021?

Il contratto di rioccupazione, valido dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato istituito per incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione. Questa tipologia di contratto, inoltre, garantisce un esonero contributivo pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali per i datori di lavoro privati, con esclusione dei datori di lavoro del settore agricolo e del lavoro domestico. Tale esonero, riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi, vede però l’esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, relativamente quindi all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il limite di esonero contributivo è pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Si fa presente che il contratto di rioccupazione deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova.

Dimissioni del lavoratore ed esonero contributivo

In caso di dimissioni del lavoratore, il beneficio di esonero contributivo trova applicazione per il periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro.

A chi spetta? Requisiti dei lavoratori e dei datori di lavoro

Il contratto di rioccupazione 2021 spetta a lavoratori e datori di lavoro con precisi requisiti.

Alla data dell’assunzione, effettuata mediante contratto di rioccupazione, infatti:

  • il lavoratore deve trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs n.150/2015;
  • i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva. Con specifico riferimento ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, si rappresenta che non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto, in quanto trattasi di fattispecie sui generis, in cui assume rilevanza preponderante l’oggettiva impossibilità di reimpiegare il lavoratore cessato dal rapporto;
  • decadono dal beneficio dell’esonero e devono restituire quanto fruito i datori di lavoro che procedono:
    • al licenziamento del lavoratore per cui si beneficia dell’agevolazione durante o al termine del periodo di inserimento di cui all’articolo 41, comma 3, del decreto Sostegni bis;
    • al licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con l’esonero in trattazione, nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata.

Inoltre, se il lavoratore, per il quale è stata già parzialmente fruita l’ agevolazione del contratto di rioccupazione 2021, viene nuovamente assunto dal medesimo o da altro datore di lavoro con contratto di rioccupazione, per il nuovo rapporto si può fruire della medesima misura di esonero per i mesi residui spettanti.

Sul punto, si fa presente che, ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero in capo al nuovo datore di lavoro, il precedente periodo di fruizione, anche se revocato, deve essere comunque computato per il calcolo del periodo residuo spettante.

Inoltre, con specifico riferimento alla possibilità di riconoscere l’agevolazione per il periodo residuo nelle ipotesi di successiva riassunzione del medesimo lavoratore, si ribadisce che l’esonero di cui al decreto Sostegni bis può trovare applicazione per le sole assunzioni a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione effettuate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021.

Creazione di un progetto individuale di inserimento

Per assumere con il contratto di rioccupazione è necessario creare, con il consenso del lavoratore, un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi, durante i quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo; si rappresenta, quindi, a questo proposito, che il recesso datoriale dal rapporto prima della sua fine comporta l’applicazione di quanto già previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ossia la possibile reintegra del lavoratore o la corresponsione di una indennità risarcitoria.

Invece, se al temine del periodo di inserimento, nessuna delle parti recede dal contratto, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e, per quanto non espressamente previsto dall’articolo 41 del decreto Sostegni bis, al contratto in trattazione si applica la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Incompatibilità del contratto di rioccupazione 2021

L’incompatibilità col contratto di rioccupazione 2021 si ha nel momento in cui l’assunzione avviene mediante il ricorso ad altre tipologie contrattuali, anche se a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo, quindi, non verrà riconosciuto in caso di:

  • Apprendistato;
  • Trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine in corso (dal momento che manca il requisito fondamentale di stato di disoccupazione del lavoratore).

Ciò premesso, più specificamente, il contratto di rioccupazione consiste in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, stipulato in forma scritta ai fini della prova, diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.

Sul punto, si rappresenta che, a sensi del comma 1 del citato articolo 19, sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del medesimo decreto legislativo, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

Quali datori di lavoro non possono accedere al contratto di rioccupazione 2021?

Non possono accedere al contratto di rioccupazione 2021 è datori di lavoro:

Possono accedere al beneficio quindi, i datori di lavoro privati che abbiano effettuato nuove assunzioni mediante il contratto di rioccupazione disciplinato dal medesimo articolo 41, commi da 1 a 4, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021.

L’esonero contributivo è riconosciuto, inoltre, ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Invio domanda

L’invio della domanda di ammissione all’esonero contributivo sarà reso disponibile all’inizio del mese di settembre 2021.

Si ricorda che il contratto di rioccupazione è valido solo per le assunzioni formalizzate tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021.

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