Assegno di solidarietà ai superstiti degli iscritti alla Gestione Magistrale

L’assegno di solidarietà  ai familiari superstiti degli iscritti alla Gestione Magistrale, è un sostegno al reddito erogato ai parenti (facente parte del nucleo familiare) che si trovano in difficoltà economiche (con ISEE del nucleo familiare inferiore a 40.000 euro).

L’ assegno spetta se l’ iscritto alla Gestione Magistrale è deceduto in servizio.

Quali sono i parenti a cui spetta l'assegno di solidarietà?

I parenti a cui è destinato l’assegno di solidarietà sono, nell’ ordine, i seguenti:

  1. se non ha contratto nuovo matrimonio, il coniuge superstite;
  2. figli, indipendentemente dal fatto che siano minorenni o maggiorenni;
  3. in assenza dei primi due, l’ eventuale genitore a carico;
  4. in assenza dei primi 3, eventuali sorelle o fratelli, maggiorenni, inabili permanentemente al lavoro.

Importi dell'assegno di solidarietà

Gli importi dell’ assegno di solidarietà sono:

  1. euro 4000 per i parenti ai precedenti punti 1 e 2, senza diritto a pensione indiretta e a carico dell’iscritto alla data del decesso;
  2. euro 3000 per i parenti ai precedenti punti 1 e 2, con diritto a pensione indiretta e a carico dell’Iscritto alla data del decesso;
  3. euro 1000 per i parenti ai precedenti punti 1 e 2, non a carico dell’iscritto alla data del decesso;
  4. euro 2000 per i parenti ai precedenti punti 3 e 4.

Limiti ISEE per l'assegno di solidarietà

L’ assegno di solidarietà, è graduato in funzione del valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza del beneficiario della prestazione, come di seguito indicato:

  • ISEE fino a 16.000 euro è percepito al 100%;
  • ISEE da 16.000 a 24.000 euro è percepito al 90%;
  • ISEE da 24.000 a 32.000 euro è percepito all’ 80%;
  • ISEE da 32.000 a 40.000 euro è percepito al 60%.

Requisiti economici per ottenere l'assegno di solidarietà

La sussistenza dello stato di bisogno deve essere documentata dal richiedente ed accertata dalla Commissione di cui all’art. 7  della Determinazione n. 174 del 21 dicembre 2015, sulla base della documentazione prodotta dal richiedente stesso e della certificazione ISEE del nucleo familiare di appartenenza del soggetto destinatario della prestazione.

Presentazione della domanda

La documentazione a corredo della domanda (presentata esclusivamente in modalità telematica) deve essere inviata, a pena di improcedibilità della stessa, tramite raccomandata A/R, entro 30 giorni dall’Invio della domanda telematica, alla Direzione centrale competente.
La Commissione ha la facoltà di richiedere ulteriore documentazione integrativa, ove ritenuto necessario. La richiesta di documenti integrativi è inviata all’indirizzo comunicato dal richiedente all’atto di presentazione della domanda. Il mancato Invio dei documenti integrativi richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta predetta determina l’improcedibllltà della domanda.

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