Rendita diretta per inabilità permanente

Che cos'è?

La rendita diretta per inabilità permanente è una prestazione economica erogata dall’INAIL a fronte della diminuita attitudine al lavoro, corrisposta agli assicurati (o meno) per eventi (quali infortuni o malattie professionali) fino al 24 luglio 2000.

Requisiti, decorrenza e durata della rendita

Requisiti

I requisiti affinchè l’INAIL eroghi la rendita diretta per inabilità permanente sono:

  • l’infortunio o la malattia devono essere causati dal lavoro;
  • l’infortunio o la malattia devono provocare un grado di inabilità permanente compreso tra l’11% e il 100%.

Decorrenza

La prestazione economica decorre dal giorno successivo alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta.

Durata

La durata (in linea generale è corrisposta per tutta la vita) può:

  • essere capitalizzata, cioè può essere liquidato dall’INAIL il valore capitale della rendita se:
    • in sede di ultima revisione, l’ inabilità risulti compresa tra l’11% e il 15%  dopo 10 anni dalla data di decorrenza della rendita da infortunio;
    • in sede di ultima revisione, l’ inabilità risulti compresa tra l’11% e il 15%  dopo 15 anni dalla data di decorrenza della rendita da malattia professionale.

Importo della rendita diretta per inabilità permanente

L’importo (minimo e massimo) della rendita diretta per inabilità permanente, stabilito dalla legge secondo i seguenti parametri:

  • retribuzione percepita nell’anno precedente la data di infortunio o di manifestazione della malattia;
  • grado di inabilità riconosciuto;
  • sulla base di retribuzioni convenzionali stabilite da decreto ministeriale per alcune categorie di lavoratori.

La rendita può essere soggetta a cambiamenti nei seguenti casi:

  • in base alla variazione del grado di inabilità può aumentare, diminuire o cessare;
  • sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo, può subire una rivalutazione annuale a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno (con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali);
  • aumentata di un ventesimo per:
    • il coniuge o unito civilmente;
    • i figli fino a 18 anni;
    • i figli inabili, senza limiti di età, finché dura l’inabilità;
    • i figli fino a 21 anni se studenti di scuola media superiore e viventi a carico;
    • i figli fino a 26 anni se studenti universitari e viventi a carico, per tutta la durata normale del corso di laurea.

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