Indennità ai marittimi dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione

Che cos'è la prestazione ai marittimi dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione erogata dall'INAIL?

L’indennità ai marittimi dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione è una prestazione economica erogata dall’INAIL e corrisposta:

che hanno avuto un infortunio sul lavoro o hanno contratto una malattia professionale, dichiarati clinicamente guariti, ma non ancora idonei alla navigazione, quindi rimasti senza retribuzione.

Requisiti, decorrenza e durata dell'indennità ai marittimi

Requisiti

I requisiti per avere diritto all’indennità sono:

  • l’infortunio o la malattia, che devono essere contratti durante il lavoro;
  • temporanea inidoneità agli specifici servizi della navigazione rilasciata dalla Commissione medica permanente di primo grado costituita presso ciascuna Capitaneria di Porto;

Decorrenza

La decorrenza parte dalla cessazione dell’inabilità per infortunio o malattia professionale, e l’indennità viene corrisposta dal giorno del rilascio, da parte della Commissione di I grado, del primo certificato e fino alla dichiarazione di idoneità alla navigazione.

Durata

La durata massima dell’indennità ai marittimi è di 1 anno.

Come fare domanda per ottenere la prestazione ai marittimi dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione?

La domanda della prestazione ai marittimi dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione deve essere inviata, insieme al verbale della Commissione, entro 48 ore dalla data dell’effettivo rilascio o della ricezione per posta del verbale stesso, alla competente Direzione territoriale, tramite:

  • posta ordinaria;
  • Pec (Posta elettronica certificata);
  • un Patronato.

Per i contenuti originali: “Guida alle prestazioni INAIL – 2018“.

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